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Gli Enti

ente1. Chi sono gli enti bilaterali?

Gli enti bilaterali hanno un’antica tradizione; infatti, affondano le loro origini nella storia del diritto del lavoro e del diritto sindacale (Leopardi 2003, 3). Per questo motivo è molto difficile individuare la loro precisa collocazione temporanea, si presume che l’ascendente degli enti bilaterali siano state le casse di muto soccorso (Martinengo 2003, 175).

Gli enti bilaterali svolgono sul territorio una serie di funzioni: dall’integrazione del reddito nei periodi di sospensione del lavoro a favore dei lavoratori licenziati per ragioni oggettive o economiche alla formazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori e gli imprenditori; dall’integrazione alle prestazioni economiche spettanti in caso di malattia, infortunio e maternità all’assistenza e sostegno per soddisfare particolari bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie (quali concessioni di borse di studio ed integrazioni per prestazioni sanitarie) fino ad arrivare all’assistenza per le vertenze in materia di lavoro.

Tali enti sono considerati di derivazione contrattuale, in quanto sono stati istituiti ed inseriti, con accordo tra le parti sociali (associazione sindacali dei datori di lavoro ed associazione sindacali dei lavoratori), nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Bellardi 1997, 23).

Dunque, la bilateralità rappresenta un contributo efficace ed una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia pluralista in cui l’espletamento delle funzioni sociali (in senso ampio) non può essere riservato all’apparato pubblico e alla mera amministrazione - centrale o periferica che sia - ma deve coinvolgere direttamente le rappresentanze sociali che nelle società avanzate sono costituite innanzitutto (anche se non solo) dalle grandi organizzazioni sindacali. Questo naturalmente è tanto più vero per le materie economico-sociali riguardanti il lavoro, i diritti sociali e le condizioni di vita dei lavoratori, e soprattutto non significa certamente che si riduca lo spazio della libera negoziazione, che anzi così si accresce, dal momento che gli enti bilaterali e le loro stesse competenze traggono radici e sostentamento dall’azione contrattuale tra le parti (Acocella, Biz e Lai 2002). Essi, infatti, rappresentano lo strumento di attuazione ed amministrazione del contratto collettivo in aree e settori produttivi nei quali la parte datoriale è frammentata ed è soggetta ad un alto tasso di variabilità, con conseguente frammentazione e variabilità della rappresentanza dei lavoratori (Cester 2003, 212).

L’esperienza della bilateralità ha riguardato alcuni settori, vale a dire quello dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato e del turismo. Accanto agli enti bilaterali indicati, esistono anche enti introdotti da provvedimenti legislativi o da accordi non unitari come, ad esempio, i fondi previdenziali o quelli interprofessionali.

2. La natura giuridica degli enti bilaterali.

Gli enti bilaterali vengono considerati associazioni non riconosciute e, quindi, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c..

L'associazione non riconosciuta, inquadrabile nello schema dell'art. 36 c. c., ha come elementi caratteristici i seguenti:
a) il fine che trascende i singoli componenti;
b) l’organizzazione collettiva;
c) la costituzione di un fondo comune, che non è di necessità fisso;
d) la mutevolezza dei componenti;
e) la rappresentanza conferita ai dirigenti.

Tale associazione si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto. Essa ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale, che esplica attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria degli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna, regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme disciplinanti le associazioni riconosciute e le società, quali elementi integrativi di quei patti (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 1986, n. 2601, MGL, 1986).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9043, MGI, 2000) considera associazioni non riconosciute le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, in base alla loro natura di gruppi - di lavoratori o datori di lavoro - organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari e organizzativi adeguati per lo svolgimento di una attività comune di autotutela. In assenza di una legislazione di attuazione dell'art. 39, parte II, Cost. per la relativa disciplina occorre far riferimento alla normativa dettata dagli artt. 36, 37 e 38 c.c. Ne consegue che le suddette associazioni, in base all'art. 36, 2° co., c.c., possono stare in giudizio nelle persone alle quali dal rispettivo statuto è attribuita, secondo l'usuale terminologia, la presidenza o la direzione, salvi restando i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi rilevanti ai fini dell'esistenza di una associazione non riconosciuta con riguardo agli organismi interni (sezioni, rappresentanze sindacali aziendali ecc.) delle associazioni stesse ai quali, com'è noto, può essere riconosciuta la possibilità di stare in giudizio autonomamente, sempre per mezzo delle persone indicate nell'art. 36 citato.

Mentre, non può considerarsi associazione non riconosciuta, per mancanza di scopo comune, lo spaccio aziendale nato in forza di ccnl per assicurare un pagamento anticipato ed in acconto, di salari e stipendi, fatto da un'azienda agricola ai propri dipendenti per mezzo della distribuzione di generi in natura (Trib. Monza 19 ottobre 1982, FI, 1983, I, 1745, in cui è stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'azienda agricola, che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva di fronte al decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore dello spaccio aziendale.

Ritornando alla natura giuridica degli enti bilaterali, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1986, n. 1502, MGL, 1986), con una sentenza non recente, ha ribadito che gli enti bilaterali possono essere configurati come enti di fatto, dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi; pertanto essi hanno la capacità processuale di stare in giudizio in persona dell'organo (presidente) che ne ha per statuto la rappresentanza legale”. In tal modo, la giurisprudenza, li ha assimilati alle associazioni non riconosciute; ma non ha mancato di sottolineare come l’assimilazione non equivale a identità. Infatti, tra gli enti bilaterali e le associazioni non riconosciute, è possibile individuare delle diversità che possono ricondursi al fatto che, mentre nell’associazione non riconosciuta, la comunanza di scopo caratterizza direttamente e nella stessa maniera la posizione giuridica degli associati, viceversa, nell’ente bilaterale, appare caratterizzante la presenza di due centri di interesse ben diversificati, in quanto sindacati antagonisti (Cester 2003, 211).

3. La l. 14.2.2003, n. 30 e il decreto attuativo e il “nuovo” ruolo degli enti bilaterali.

Il ruolo degli enti bilaterali, per coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese, risulta assai valorizzato nella l. 14.2.2003, n. 30 e nel suo decreto attuativo (d.lg. 10.9.2003, n. 276). In effetti, il fenomeno del bilateralismo nelle relazioni industriali costituisce una delle caratteristiche più interessanti e del sistema italiano, i cui aspetti innovativi vanno adeguatamente colti valorizzati (Relazione di accompagnamento al d.lg. n. 276/2003). Il Governo, attraverso le misure contenute nella l. n. 30/2003 si propone di incentivare lo sviluppo di altre competenze e funzioni, affinché tali enti bilaterali possano definire la sperimentazione di nuove tecniche regolatorie, diverse non solo dalla legge, ma anche rispetto alla stessa contrattazione collettiva (Relazione di accompagnamento al d. lg. n. 276/2003).

Le aree investite dalla bilateralità sono tre: la strutturazione del mercato del lavoro ed anche la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito; la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione delle formazione professionale in azienda con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato ed, infine, la funzione certificatoria dei contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto.

In particolare, nella l. n. 30/2003 è previsto, riguardo alle “nuove” funzioni degli enti bilaterali:
- all’art. 1, 2° comma, lett. l) che alle associazioni non riconosciute ovvero a enti organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro, nonché alle università ed agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione Oil del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall’Italia in data 1 febbraio 2000, unitamente ai soggetti pubblici e privati già esistenti, tramite un unico regime di autorizzazione ed accreditamento, sono riconosciute le funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro;
- art. 1, 2° comma, lett. m), nel punto primo, che gli enti bilaterali sono autorizzati a costituire agenzie per il lavoro, per poter svolgere la somministrazione di lavoro;
- art. 2, 1° comma, lett. h) che è possibile la sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul paino nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, di intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
- art. 5, 1° comma, lett. b) che agli enti bilaterali viene affidata la funzione di certificazione del rapporto di lavoro;
- art. 5, 1° comma, lett. f) che si può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 410 del c.p.c. innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;
- art. 5, 1° comma, lett. g) che è attribuito agli enti bilaterali la competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.

La l. n. 30/2003 è stata attuata dal d.lg. n. 276/2003, che quest’ultimo, a sua volta, è stato modificato ed integrato dal d.lg. 6.10.2004, n. 251. All’art. 2, 1° co., lett. h) d.lg. n. 276/2003 precisa che gli enti bilaterali spetta la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Sulla base di questo quadro normativo, si sono creati due opposte opinioni: la prima, considera gli enti bilaterali “come una sorta di frontiera del futuro, come il modo specifico con cui i sindacati possono ri-valorizzare la loro funzione” e la seconda, invece, li considera come “strumento di … corruzione delle stesse funzioni naturali della rappresentanza sindacale”. A mio avviso, la bilateralità, con la sua istituzionalizzazione nella l. n. 30/2003, può rappresentare un sistema di implementazione della partecipazione diffuso in tutti i settori e in tutti i territori.

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